Art. 335

Metodo 1: determinazione dei dati consolidati

In vigore dal 10 ott 2014
Metodo 1: determinazione dei dati consolidati 1.   I dati consolidati per il calcolo della solvibilità di gruppo conformemente al metodo 1 comprendono tutto quanto segue: (a) il pieno consolidamento dei dati di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista e di imprese strumentali che sono imprese figlie dell'impresa madre; (b) il pieno consolidamento dei dati di società veicolo alle quali l'impresa partecipante o una delle sue imprese figlie ha trasferito rischi e che non sono escluse dall'ambito di applicazione del calcolo della solvibilità di gruppo conformemente all', paragrafo 3; (c) il consolidamento proporzionale dei dati delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, delle società di partecipazione assicurativa, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle imprese strumentali che sono gestite da un'impresa di cui alla lettera a), insieme a una o più imprese non comprese nella lettera a) se la loro responsabilità è limitata alla quota di capitale da esse detenuta; (d) sulla base del metodo del patrimonio netto aggiustato conformemente all', paragrafo 3, i dati di tutte le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate, imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista che non sono imprese figlie dell'impresa madre e cui non si applica il disposto delle lettere a) e c); (e) la quota proporzionale dei fondi propri dell'impresa calcolati ai sensi della pertinenti norme settoriali di cui all', punto 7, della direttiva 2002/87/CE relativamente a partecipazioni in imprese partecipate che sono enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM, enti pensionistici aziendali o professionali, imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie; (f) conformemente all' del presente regolamento, i dati di tutte le imprese partecipate, comprese quelle strumentali, diverse dalle imprese di cui alle lettere da a) a e). 2.   Nonostante il paragrafo 1, lettera d), i dati delle imprese partecipate legate da una relazione di cui all', paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE sono compresi conformemente al paragrafo 1, lettere a), c), d), e) o f), sulla base della determinazione della quota proporzionale da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo di cui all', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE. 3.   Ai fini del calcolo dei fondi propri di gruppo consolidati, i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono al netto di eventuali operazioni infragruppo.
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Metodo 1: determinazione dei dati consolidati (Art. 335 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo