Art. 221

In vigore dal 10 ott 2014
1.   Le autorità di vigilanza raccolgono i dati quantitativi specifici dell'impresa necessari per determinare le correlazioni tra i rischi di cui all', paragrafo 8, e li comunicano all'EIOPA su base annuale a fini di aggiornamento dei parametri di correlazione. 2.   L'EIOPA può analizzare i dati di cui al paragrafo 1 per esprimere un parere sull'aggiornamento dei parametri di correlazione.
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