Art. 22

Disposizioni generali

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni generali 1.   Le ipotesi sono considerate realistiche ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare e giustificare ciascuna delle ipotesi utilizzate, tenuto conto della significatività dell'ipotesi, dell'incertezza ad essa inerente e delle ipotesi alternative pertinenti; (b) le circostanze nelle quali le ipotesi verrebbero considerate false possono essere chiaramente individuate; (c) salvo se altrimenti previsto nel presente capo, le ipotesi sono basate sulle caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, ove possibile a prescindere dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene il portafoglio; (d) le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le ipotesi coerentemente nel tempo e nell'ambito di aree di attività e gruppi di rischi omogenei, senza modifiche arbitrarie; (e) le ipotesi riflettono adeguatamente qualsiasi incertezza sottesa ai flussi di cassa. Ai fini della lettera c), le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni specifiche dell'impresa, ivi comprese informazioni sulla gestione dei sinistri e sulle spese, solo qualora tali informazioni riflettano le caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione meglio delle informazioni non limitate all'impresa specifica o qualora non sia possibile calcolare le riserve tecniche in maniera prudente, attendibile e obiettiva senza utilizzare tali informazioni. 2.   Le ipotesi sono utilizzate ai fini dell', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono conformi al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono ipotesi sui futuri parametri o gli scenari dei mercati finanziari adeguate e coerenti con l' della direttiva 2009/138/CE. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino un modello per ottenere proiezioni dei futuri parametri dei mercati finanziari, tale modello soddisfa tutti i seguenti requisiti: (a) consente di ottenere prezzi delle attività coerenti con i prezzi delle attività osservati nei mercati finanziari; (b) non presuppone possibilità di arbitraggio; (c) la calibrazione dei parametri e degli scenari è coerente con la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
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