Art. 22
Disposizioni generali
In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni generali
1. Le ipotesi sono considerate realistiche ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
(a)
le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare e giustificare ciascuna delle ipotesi utilizzate, tenuto conto della significatività dell'ipotesi, dell'incertezza ad essa inerente e delle ipotesi alternative pertinenti;
(b)
le circostanze nelle quali le ipotesi verrebbero considerate false possono essere chiaramente individuate;
(c)
salvo se altrimenti previsto nel presente capo, le ipotesi sono basate sulle caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, ove possibile a prescindere dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene il portafoglio;
(d)
le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le ipotesi coerentemente nel tempo e nell'ambito di aree di attività e gruppi di rischi omogenei, senza modifiche arbitrarie;
(e)
le ipotesi riflettono adeguatamente qualsiasi incertezza sottesa ai flussi di cassa.
Ai fini della lettera c), le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni specifiche dell'impresa, ivi comprese informazioni sulla gestione dei sinistri e sulle spese, solo qualora tali informazioni riflettano le caratteristiche del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione meglio delle informazioni non limitate all'impresa specifica o qualora non sia possibile calcolare le riserve tecniche in maniera prudente, attendibile e obiettiva senza utilizzare tali informazioni.
2. Le ipotesi sono utilizzate ai fini dell', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE solo se sono conformi al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono ipotesi sui futuri parametri o gli scenari dei mercati finanziari adeguate e coerenti con l' della direttiva 2009/138/CE. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino un modello per ottenere proiezioni dei futuri parametri dei mercati finanziari, tale modello soddisfa tutti i seguenti requisiti:
(a)
consente di ottenere prezzi delle attività coerenti con i prezzi delle attività osservati nei mercati finanziari;
(b)
non presuppone possibilità di arbitraggio;
(c)
la calibrazione dei parametri e degli scenari è coerente con la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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