Art. 341
Combinazione del metodo 1 e del metodo 2: requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo
In vigore dal 10 ott 2014
Combinazione del metodo 1 e del metodo 2: requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo
Se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, di applicare al gruppo una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, calcolato per la parte del gruppo cui si applica il metodo 1, ha un minimo che è calcolato ai sensi dei requisiti di cui all', paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva.
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