Art. 341

Combinazione del metodo 1 e del metodo 2: requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo

In vigore dal 10 ott 2014
Combinazione del metodo 1 e del metodo 2: requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo Se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, di applicare al gruppo una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, calcolato per la parte del gruppo cui si applica il metodo 1, ha un minimo che è calcolato ai sensi dei requisiti di cui all', paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-341

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Combinazione del metodo 1 e del metodo 2: requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo (Art. 341 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo