Art. 342

Metodo 2: eliminazione della creazione infragruppo di capitale relativamente alla migliore stima

In vigore dal 10 ott 2014
Metodo 2: eliminazione della creazione infragruppo di capitale relativamente alla migliore stima 1.   I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono adattati per eliminare l'impatto di un'operazione infragruppo nei casi in cui l'impatto influenza le migliori stime delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in modo tale che l'importo di cui al paragrafo 2 varia a seconda che l'operazione infragruppo sia eliminata o meno dal calcolo di detto importo. 2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è la somma: (a) della migliore stima dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante calcolata ai sensi degli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE; (b) della quota proporzionale di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE della migliore stima, calcolata ai sensi degli articoli da 75 a 86 di detta direttiva per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata e ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo.
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Metodo 2: eliminazione della creazione infragruppo di capitale relativamente alla migliore stima (Art. 342 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo