Art. 344

Valutazione della domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione della domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato 1.   Per consentire un'adeguata valutazione della domanda e, se rilevante, per prescrivere al richiedente di presentare una domanda conformemente all' della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo si consulta, prima di adottare la decisione finale, con le autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda. 2.   In sede di valutazione della domanda, hanno facoltà di partecipare alla valutazione anche le autorità di vigilanza che fanno parte del collegio delle autorità di vigilanza ma non sono le autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda in conformità dell', paragrafo 2. La loro partecipazione è limitata all'individuazione e alla prevenzione di una qualsiasi delle seguenti circostanze: (a) l'esclusione di parti dell'attività dall'ambito di applicazione del modello interno comporta una sostanziale sottostima dei rischi del gruppo; (b) il modello interno è in conflitto con un modello interno autorizzato in precedenza o in corso di autorizzazione da parte della competente autorità di vigilanza utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate. 3.   Se applicabile, in sede di valutazione della domanda si valuta anche se la spiegazione fornita ai sensi dell', paragrafo 5, lettera a), punto iii), dei motivi dell'esclusione di imprese partecipate dal modello interno per il calcolo della solvibilità di gruppo sia adeguata per dimostrare che l'utilizzo di un modello interno parziale non determina una sottostima dei rischi complessivi cui è esposto il gruppo. 4.   In sede di valutazione della domanda si valuta anche se la giustificazione fornita ai sensi dell', paragrafo 5, lettera a), punto iv), dei motivi per cui il modello interno comprende un'impresa partecipata nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato ma non è utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa partecipata sia adeguata per giustificare la non presentazione della domanda in conformità della procedura di cui all' della direttiva 2009/138/CE.
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Valutazione della domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato (Art. 344 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo