Art. 345

Decisione sulla domanda e sul piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione di un modello interno parziale utilizzato per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

In vigore dal 10 ott 2014
Decisione sulla domanda e sul piano di transizione per l'estensione dell'ambito di applicazione di un modello interno parziale utilizzato per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato 1.   Previa consultazione delle altre autorità di vigilanza conformemente all', paragrafi 1 e 2, l'autorità di vigilanza del gruppo adotta la decisione sulla domanda. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la propria decisione all'impresa partecipante e alle altre autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda. La decisione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo. 2.   Se fra le autorità di vigilanza che partecipano alla valutazione della domanda figurano autorità di vigilanza di più Stati membri, l'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza e del gruppo stesso, in un'altra lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza interessate. 3.   Previa consultazione delle altre autorità di vigilanza conformemente all', paragrafi 1 e 2, l'autorità di vigilanza del gruppo può prescrivere al richiedente di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello interno. 4.   Se è stato autorizzato l'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, conformemente all' della direttiva 2009/138/CE, ogni successiva domanda di autorizzazione all'uso dello stesso modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo è sottoposta alla procedura di cui all' di detta direttiva.
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