Art. 347
Domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo
In vigore dal 10 ott 2014
Domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo
1. Ai fini della presente sezione, per «modello interno di gruppo» si intende un modello interno utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione facente parte del gruppo, in conformità dell', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
2. La domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo è presentata per iscritto in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità di vigilanza del gruppo o in una lingua precedentemente approvata dall'autorità di vigilanza del gruppo.
3. Ai fini della presente sezione, l'autorità di vigilanza del gruppo e le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui ha sede ciascuna delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate che chiedono di utilizzare il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità sono indicate come «le autorità di vigilanza interessate».
4. L'autorità di vigilanza del gruppo informa senza indugio il collegio delle autorità di vigilanza della ricezione della domanda e trasmette la domanda alle altre autorità di vigilanza interessate e alle altre autorità di vigilanza che partecipano alla sua valutazione.
5. Le autorità di vigilanza interessate possono chiedere che la domanda sia presentata, del tutto o in parte, in una lingua diversa da quella in cui la domanda è stata trasmessa all'autorità di vigilanza del gruppo. Previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, l'autorità di vigilanza del gruppo prescrive al richiedente di trasmettere la domanda o la sua parte rilevante in detta lingua diversa o nella lingua più comunemente usata dalle altre autorità di vigilanza interessate.
6. La domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo contiene la documentazione e le informazioni seguenti, se del caso:
(a)
la documentazione e le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 5, relativamente all'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato; relativamente all', paragrafo 5, lettera a), punto i), la documentazione contiene anche un elenco di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che chiedono di utilizzare il modello interno di gruppo per calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità;
(b)
la documentazione richiesta ai sensi del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3, della direttiva 2009/138/CE relativamente all'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che chiede di utilizzare il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità; a tal fine, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può limitare tale documentazione ai documenti il cui contenuto non è già compreso nella documentazione presentata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante conformemente alla lettera a).
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