Art. 230

Informazioni e ipotesi utilizzati per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista

In vigore dal 10 ott 2014
Informazioni e ipotesi utilizzati per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista 1.   Le informazioni sono considerate credibili ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano la coerenza e l'obiettività di tali informazioni, l'affidabilità della fonte delle informazioni e la trasparenza del metodo utilizzato per generare ed elaborare le informazioni. 2.   Le ipotesi sono considerate realistiche ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare e giustificare ciascuna delle ipotesi tenendo conto della significatività dell'ipotesi, dell'incertezza ad essa inerente e dei motivi per cui non sono utilizzate le ipotesi alternative pertinenti; (b) le circostanze nelle quali le ipotesi verrebbero considerate false possono essere chiaramente individuate; (c) le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono e conservano una spiegazione scritta della metodologia utilizzata per stabilire tali ipotesi.
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Informazioni e ipotesi utilizzati per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista (Art. 230 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo