Art. 230
Informazioni e ipotesi utilizzati per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista
In vigore dal 10 ott 2014
Informazioni e ipotesi utilizzati per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista
1. Le informazioni sono considerate credibili ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano la coerenza e l'obiettività di tali informazioni, l'affidabilità della fonte delle informazioni e la trasparenza del metodo utilizzato per generare ed elaborare le informazioni.
2. Le ipotesi sono considerate realistiche ai fini dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)
le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di spiegare e giustificare ciascuna delle ipotesi tenendo conto della significatività dell'ipotesi, dell'incertezza ad essa inerente e dei motivi per cui non sono utilizzate le ipotesi alternative pertinenti;
(b)
le circostanze nelle quali le ipotesi verrebbero considerate false possono essere chiaramente individuate;
(c)
le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscono e conservano una spiegazione scritta della metodologia utilizzata per stabilire tali ipotesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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