Art. 252
Requisito patrimoniale minimo: imprese di assicurazione miste
In vigore dal 10 ott 2014
Requisito patrimoniale minimo: imprese di assicurazione miste
1. Il requisito patrimoniale minimo nozionale vita e il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE sono calcolati ai sensi dei paragrafi da 2 a 11 del presente articolo.
2. Il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita è uguale a:
dove:
(a)
NMCR(combined ,nl)
è il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale non vita;
(b)
AMCRnl
è il minimo assoluto di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto i), della direttiva 2009/138/CE, e all' del presente regolamento.
3. Il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale non vita è uguale a:
dove:
(a)
NMCR(linear ,nl)
è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;
(b)
NSCRnl
è il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;
(c)
Addonnl
è la parte delle maggiorazioni del capitale decise dall'autorità di vigilanza conformemente all' della direttiva 2009/138/CE che detta autorità ha attribuito all'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. Il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita è uguale a:
dove:
(a)
MCR(nl,nl)
è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita relativa all'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;
(b)
MCR(l,nl)
è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita relativa all'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita.
5. MCR(nl,nl)
e MCR(l,nl)
sono calcolati allo stesso modo di MCR(linear,nl)
e MCR(linear,l)
di cui agli , rispettivamente, del presente regolamento, ma le riserve tecniche o i premi contabilizzati utilizzati nel calcolo riguardano soltanto le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita nei rami dell'assicurazione non vita di cui all'allegato I della direttiva 2009/138/CE.
6. Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita è uguale a:
dove:
(a)
SCR è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 2, o al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3, della direttiva 2009/138/CE che, ai fini del presente articolo, esclude qualsiasi maggiorazione del capitale imposta ai sensi dell' di detta direttiva;
(b)
NMCR(linear,nl)
è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale non vita per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;
(c)
NMCR(linear,l)
è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita.
7. Il requisito patrimoniale minimo nozionale vita è uguale a:
dove:
(a)
NMCR(combined ,l)
è il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale vita;
(b)
AMCRl
è il minimo assoluto di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2009/138/CE.
8. Il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale vita è uguale a:
dove:
(a)
è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita;
(b)
NSCRl
è il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita;
(c)
Addonl
è la parte delle maggiorazioni del capitale decise dall'autorità di vigilanza conformemente all' della direttiva 2009/138/CE che detta autorità ha attribuito all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
9. Il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita è uguale a:
dove:
(a)
MCR(nl,l)
è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita relative all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita;
(b)
MCR(l,l)
è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita relative all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita.
10. MCR(nl,l) e MCR(l,l)
sono calcolati allo stesso modo di MCR(linear,nl)
e MCR(linear,l)
di cui agli , rispettivamente, del presente regolamento, ma le riserve tecniche o i premi contabilizzati utilizzati nel calcolo riguardano soltanto le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'attività di assicurazione o di riassicurazione vita nei rami dell'assicurazione vita di cui all'allegato II della direttiva 2009/138/CE.
11. Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita è uguale a:
dove:
(a)
SCR è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 2, o al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3, della direttiva 2009/138/CE che, ai fini del presente articolo, esclude qualsiasi maggiorazione del capitale imposta ai sensi dell' di detta direttiva;
(b)
NMCR(linear,nl)
è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale non vita per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita;
(c)
NMCR(linear,l)
è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita.
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