Art. 251

Componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita

In vigore dal 10 ott 2014
Componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita 1.   La componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita è uguale a: dove: (a) TP(life,1) sono le riserve tecniche senza margine di rischio relativamente alle prestazioni garantite per le obbligazioni di assicurazione vita con partecipazione agli utili, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero, nonché le riserve tecniche senza margine di rischio per le obbligazioni di riassicurazione in cui le obbligazioni di assicurazione vita sottostanti comprendono la partecipazione agli utili, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero; (b) TP(life,2) sono le riserve tecniche senza margine di rischio in relazione alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale per le obbligazioni di assicurazione vita con partecipazione agli utili, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero; (c) TP(life,3) sono le riserve tecniche senza margine di rischio per le obbligazioni di assicurazione vita collegate a un indice e a quote (index-linked e unit-linked) e le obbligazioni di riassicurazione relative a tali obbligazioni di assicurazione, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero; (d) TP(life,4) sono le riserve tecniche senza margine di rischio per tutte le altre obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, con una soglia minima pari a zero; (e) CAR è l'importo complessivo del capitale a rischio espresso come la somma, per ciascun contratto che determina obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione vita, del capitale a rischio dei contratti, laddove il capitale a rischio di un contratto è l'importo più elevato tra zero e la differenza tra i due seguenti importi: i) la somma di tutti i seguenti elementi: — l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo; — il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa pagherebbe in futuro in caso di morte immediata o di invalidità degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo; ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo. 2.   Le riserve tecniche di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), non comprendono nessuno dei seguenti importi: (a) importi recuperabili da contratti di riassicurazione o da società veicolo di cui non si può tenere conto conformemente all', paragrafi 3 e 5; (b) importi recuperabili da contratti di riassicurazione o da società veicolo non conformi agli articoli da 209 a 215 o all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-251

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita (Art. 251 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo