Art. 235
Tecniche di attenuazione del rischio
In vigore dal 10 ott 2014
Tecniche di attenuazione del rischio
1. I rischi che il modello interno riflette adeguatamente, ai sensi dell', paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, non comprendono i rischi derivanti da una qualsiasi delle seguenti situazioni:
(a)
gli accordi contrattuali relativi alla tecnica di attenuazione del rischio non sono efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti o non garantiscono che il trasferimento del rischio sia definito chiaramente e incontrovertibile;
(b)
in caso di inadempimento, insolvenza o bancarotta della controparte o di un altro evento creditizio previsto nella documentazione dell'operazione relativa agli accordi sulla tecnica di attenuazione del rischio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non hanno un credito diretto nei confronti della controparte;
(c)
le disposizioni di legge sottese alla tecnica di attenuazione del rischio non contengono alcun riferimento esplicito a una specifica esposizione al rischio che definisce chiaramente la portata della copertura fornita dalla tecnica di attenuazione del rischio.
2. Quando la tecnica di attenuazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), non copre l'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in tutti i casi, non si considera che il modello interno rifletta adeguatamente il rischio derivante dalla tecnica di attenuazione del rischio conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, a meno che tenga conto della minore efficacia della tecnica di attenuazione del rischio derivante da questo scostamento delle esposizioni al rischio.
3. Quando la tecnica di attenuazione del rischio è soggetta a una condizione il cui rispetto esula dal controllo diretto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che potrebbe mettere a repentaglio l'effettivo trasferimento del rischio, non si considera che il modello interno rifletta adeguatamente il rischio derivante dalla tecnica di attenuazione del rischio conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, a meno che tenga conto degli effetti di tali condizioni e dell'eventuale minore efficacia della tecnica di attenuazione del rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-235