Art. 234

Effetti di diversificazione

In vigore dal 10 ott 2014
Effetti di diversificazione Il sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE è considerato adeguato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) il sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione individua le variabili chiave che determinano le correlazioni; (b) il sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione tiene conto di tutto quanto segue: i) qualsiasi correlazione non lineare e qualsiasi mancanza di diversificazione in scenari estremi; ii) eventuali restrizioni di diversificazione derivanti dall'esistenza di un fondo separato o di un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità; iii) le caratteristiche della misura di rischio utilizzata nel modello interno; (c) le ipotesi sottese al sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione sono giustificate su base empirica.
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Effetti di diversificazione (Art. 234 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo