Art. 233

Copertura di tutti i rischi sostanziali

In vigore dal 10 ott 2014
Copertura di tutti i rischi sostanziali 1.   Ai fini dell', paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano almeno trimestralmente se il modello interno copre tutti i rischi quantificabili sostanziali nel suo ambito di applicazione. La valutazione tiene conto di una serie appropriata di indicatori qualitativi e quantitativi. 2.   Gli indicatori qualitativi di cui al paragrafo 1 includono quanto segue: (a) l'identificazione nella propria valutazione interna del rischio e della solvibilità di rischi diversi da quelli coperti dal modello interno; (b) l'esistenza di un processo di gestione dei rischi dedicato per i rischi diversi da quelli coperti dal modello interno; (c) l'esistenza di tecniche di attenuazione dei rischi dedicate per i rischi diversi da quelli coperti dal modello interno. 3.   Gli indicatori quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono quanto segue: (a) l'allocazione del capitale di cui all' della direttiva 2009/138/CE; (b) l'importo degli utili e delle perdite che non possono essere spiegati dai rischi coperti dal modello interno; (c) i risultati delle prove di stress e delle analisi di scenario e di qualsiasi strumento utilizzato nella procedura di convalida del modello.
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Copertura di tutti i rischi sostanziali (Art. 233 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo