Art. 233
Copertura di tutti i rischi sostanziali
In vigore dal 10 ott 2014
Copertura di tutti i rischi sostanziali
1. Ai fini dell', paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano almeno trimestralmente se il modello interno copre tutti i rischi quantificabili sostanziali nel suo ambito di applicazione. La valutazione tiene conto di una serie appropriata di indicatori qualitativi e quantitativi.
2. Gli indicatori qualitativi di cui al paragrafo 1 includono quanto segue:
(a)
l'identificazione nella propria valutazione interna del rischio e della solvibilità di rischi diversi da quelli coperti dal modello interno;
(b)
l'esistenza di un processo di gestione dei rischi dedicato per i rischi diversi da quelli coperti dal modello interno;
(c)
l'esistenza di tecniche di attenuazione dei rischi dedicate per i rischi diversi da quelli coperti dal modello interno.
3. Gli indicatori quantitativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono quanto segue:
(a)
l'allocazione del capitale di cui all' della direttiva 2009/138/CE;
(b)
l'importo degli utili e delle perdite che non possono essere spiegati dai rischi coperti dal modello interno;
(c)
i risultati delle prove di stress e delle analisi di scenario e di qualsiasi strumento utilizzato nella procedura di convalida del modello.
Storico versioni
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