Art. 74
Fondi propri accessori di livello 2 — Elenco di elementi dei fondi propri
In vigore dal 10 ott 2014
Fondi propri accessori di livello 2 — Elenco di elementi dei fondi propri
Fatto salvo l' della direttiva 2009/138/CE, i seguenti elementi dei fondi propri accessori sono considerati elementi che possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all', paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 2 qualora i seguenti elementi presentino tutti gli aspetti di cui all':
(a)
capitale sociale ordinario non versato e non richiamato richiamabile su richiesta;
(b)
fondi iniziali, contributi dei membri o elemento equivalente dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica non versati e non richiamati, richiamabili su richiesta;
(c)
azioni privilegiate non versate e non richiamate richiamabili su richiesta;
(d)
un impegno giuridicamente vincolante a sottoscrivere e pagare le passività subordinate su richiesta;
(e)
lettere di credito e garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente all' della direttiva 2013/36/UE;
(f)
lettere di credito e garanzie a condizione che gli elementi possano essere richiamati su richiesta e siano liberi da gravami;
(g)
qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell'allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17, della direttiva 2009/138/CE possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi;
(h)
qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi, a condizione che possa essere effettuato un richiamo su richiesta e sia libero da gravami;
(i)
qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, a condizione che l'elemento possa essere richiamato su richiesta e sia libero da gravami.
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