Art. 73

Fondi propri di base di livello 2 — Aspetti che determinano la classificazione

In vigore dal 10 ott 2014
Fondi propri di base di livello 2 — Aspetti che determinano la classificazione 1.   Gli aspetti di cui al paragrafo 72 sono i seguenti: (a) l'elemento dei fondi propri di base ha un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti i contraenti, i beneficiari e i creditori non subordinati; (b) l'elemento dei fondi propri di base non comprende aspetti che possono determinare l'insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possono accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa; (c) l'elemento dei fondi propri di base ha una durata indeterminata o una durata originaria di almeno 10 anni; la prima opportunità contrattuale per rimborsare o riscattare l'elemento dei fondi propri di base non si verifica prima di 5 anni dalla data di emissione; (d) l'elemento dei fondi propri di base è rimborsabile o riscattabile unicamente a scelta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il rimborso o il riscatto dell'elemento dei fondi propri di base è subordinato all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza; (e) l'elemento dei fondi propri di base può comprendere incentivi limitati a rimborsare o riscattare tale elemento, a condizione che gli incentivi non si verifichino prima di 10 anni dalla data di emissione; (f) l'elemento dei fondi propri di base prevede la sospensione del rimborso o del riscatto di tale elemento qualora si verifichi l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o il rimborso o il riscatto comporti detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e il rimborso o il riscatto non comporta la sua inosservanza; (g) l'elemento dei fondi propri di base soddisfa uno dei seguenti criteri: i) se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti i) e ii), le disposizioni legali o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base o la legislazione nazionale consentono il differimento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza; ii) se si tratta di elementi di cui all', lettera a), punti iii) e v), e lettera b), i termini dell'accordo contrattuale che disciplinano l'elemento dei fondi propri di base prevedono il differimento delle distribuzioni in relazione a tale elemento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione comporterebbe detta inosservanza, fino al momento in cui l'impresa rispetta detto requisito e la distribuzione non comporta la sua inosservanza; (h) l'elemento dei fondi propri di base può consentire la distribuzione se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se la distribuzione relativa a tale elemento comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non disporre il differimento delle distribuzioni; ii) il pagamento non determina un ulteriore indebolimento della posizione di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo la distribuzione; (i) l'elemento dei fondi propri di base è libero da gravami e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri di base, possano comportare la non conformità di tale elemento all', paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/138/CE; (j) l'elemento dei fondi propri di base presenta gli aspetti di cui all' che sono rilevanti per gli elementi dei fondi propri di base di cui all', lettera a), punti iii) e v), e lettera b), tuttavia supera il limite di cui all', paragrafo 3. Nonostante la lettera f), l'elemento dei fondi propri di base può prevedere il rimborso o il riscatto di tale elemento se si verifica l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporterebbe detta inosservanza solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) l'autorità di vigilanza ha deciso in via eccezionale di non applicare la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento; ii) l'elemento viene scambiato con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1 o livello 2 almeno della stessa qualità o convertito in tale altro elemento; iii) il requisito patrimoniale minimo viene rispettato dopo il rimborso o il riscatto. 2.   Ai fini del presente articolo, lo scambio o la conversione di un elemento dei fondi propri di base con un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1 o livello 2 o il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri di base di livello 2 con i proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base almeno della stessa qualità non sono considerati un rimborso o un riscatto, a condizione che lo scambio, la conversione, il rimborso o il riscatto siano sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere f) e g), i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le imprese prendono in considerazione la possibilità di prevedere incentivi a rimborsare sotto forma di uno step-up del tasso d'interesse associato a un'opzione call limitata, qualora lo step-up assuma la forma di un singolo aumento del tasso di cedola e determini un aumento del tasso iniziale non superiore al più elevato tra i seguenti importi: (a) 100 punti base, meno il differenziale dello swap (swap spread) fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up; (b) 50 % dello spread di credito iniziale, meno il differenziale dello swap fra la base dell'indice iniziale e la base dell'indice risultante dallo step-up.
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Fondi propri di base di livello 2 — Aspetti che determinano la classificazione (Art. 73 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo