Art. 74 · Fondi propri accessori di livello 2 — Elenco di elementi dei fondi propri

Art. 74

Fondi propri accessori di livello 2 — Elenco di elementi dei fondi propri

In vigore dal 10 ott 2014
Fondi propri accessori di livello 2 — Elenco di elementi dei fondi propri Fatto salvo l' della direttiva 2009/138/CE, i seguenti elementi dei fondi propri accessori sono considerati elementi che possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto degli aspetti di cui all', paragrafo 2, di detta direttiva, e sono classificati nel livello 2 qualora i seguenti elementi presentino tutti gli aspetti di cui all': (a) capitale sociale ordinario non versato e non richiamato richiamabile su richiesta; (b) fondi iniziali, contributi dei membri o elemento equivalente dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica non versati e non richiamati, richiamabili su richiesta; (c) azioni privilegiate non versate e non richiamate richiamabili su richiesta; (d) un impegno giuridicamente vincolante a sottoscrivere e pagare le passività subordinate su richiesta; (e) lettere di credito e garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente all' della direttiva 2013/36/UE; (f) lettere di credito e garanzie a condizione che gli elementi possano essere richiamati su richiesta e siano liberi da gravami; (g) qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell'allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17, della direttiva 2009/138/CE possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi; (h) qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi, a condizione che possa essere effettuato un richiamo su richiesta e sia libero da gravami; (i) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, a condizione che l'elemento possa essere richiamato su richiesta e sia libero da gravami.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-74