Art. 96

Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita come segue: dove: (a) la somma include tutte le polizze con un capitale a rischio positivo; (b) CARi è il capitale a rischio della polizza i, ossia il valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti importi: i) la somma di quanto segue: — l'importo che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe attualmente in caso di morte degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo; — il valore attuale atteso degli importi non rientranti nel precedente trattino che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione pagherebbe in futuro in caso di morte immediata degli assicurati in base al contratto, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo; ii) la migliore stima delle obbligazioni corrispondenti, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-96

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione vita (Art. 96 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo