Art. 252 · Requisito patrimoniale minimo: imprese di assicurazione miste

Art. 252

Requisito patrimoniale minimo: imprese di assicurazione miste

In vigore dal 10 ott 2014
Requisito patrimoniale minimo: imprese di assicurazione miste 1.   Il requisito patrimoniale minimo nozionale vita e il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE sono calcolati ai sensi dei paragrafi da 2 a 11 del presente articolo. 2.   Il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita è uguale a: dove: (a) NMCR(combined ,nl) è il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale non vita; (b) AMCRnl è il minimo assoluto di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto i), della direttiva 2009/138/CE, e all' del presente regolamento. 3.   Il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale non vita è uguale a: dove: (a) NMCR(linear ,nl) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita; (b) NSCRnl è il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita; (c) Addonnl è la parte delle maggiorazioni del capitale decise dall'autorità di vigilanza conformemente all' della direttiva 2009/138/CE che detta autorità ha attribuito all'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 4.   Il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita è uguale a: dove: (a) MCR(nl,nl) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita relativa all'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita; (b) MCR(l,nl) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita relativa all'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita. 5.   MCR(nl,nl) e MCR(l,nl) sono calcolati allo stesso modo di MCR(linear,nl) e MCR(linear,l) di cui agli , rispettivamente, del presente regolamento, ma le riserve tecniche o i premi contabilizzati utilizzati nel calcolo riguardano soltanto le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita nei rami dell'assicurazione non vita di cui all'allegato I della direttiva 2009/138/CE. 6.   Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita è uguale a: dove: (a) SCR è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 2, o al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3, della direttiva 2009/138/CE che, ai fini del presente articolo, esclude qualsiasi maggiorazione del capitale imposta ai sensi dell' di detta direttiva; (b) NMCR(linear,nl) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale non vita per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita; (c) NMCR(linear,l) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita. 7.   Il requisito patrimoniale minimo nozionale vita è uguale a: dove: (a) NMCR(combined ,l) è il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale vita; (b) AMCRl è il minimo assoluto di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva 2009/138/CE. 8.   Il requisito patrimoniale minimo combinato nozionale vita è uguale a: dove: (a) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita; (b) NSCRl è il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita; (c) Addonl è la parte delle maggiorazioni del capitale decise dall'autorità di vigilanza conformemente all' della direttiva 2009/138/CE che detta autorità ha attribuito all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 9.   Il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita è uguale a: dove: (a) MCR(nl,l) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita relative all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita; (b) MCR(l,l) è la componente della formula lineare per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione vita relative all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita. 10.   MCR(nl,l) e MCR(l,l) sono calcolati allo stesso modo di MCR(linear,nl) e MCR(linear,l) di cui agli , rispettivamente, del presente regolamento, ma le riserve tecniche o i premi contabilizzati utilizzati nel calcolo riguardano soltanto le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'attività di assicurazione o di riassicurazione vita nei rami dell'assicurazione vita di cui all'allegato II della direttiva 2009/138/CE. 11.   Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita è uguale a: dove: (a) SCR è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 2, o al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3, della direttiva 2009/138/CE che, ai fini del presente articolo, esclude qualsiasi maggiorazione del capitale imposta ai sensi dell' di detta direttiva; (b) NMCR(linear,nl) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale non vita per l'attività di assicurazione o di riassicurazione non vita; (c) NMCR(linear,l) è il requisito patrimoniale minimo lineare nozionale per l'attività di assicurazione o di riassicurazione vita.
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