Art. 254

Obblighi di mantenimento del rischio per i cedenti, i promotori o i prestatori originari

In vigore dal 10 ott 2014
Obblighi di mantenimento del rischio per i cedenti, i promotori o i prestatori originari 1.   Ai fini dell', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, il cedente, il promotore o il prestatore originario trattiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante in ogni caso non inferiore al 5 %, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo, e indica esplicitamente tale impegno all'impresa di assicurazione o di riassicurazione nella documentazione riguardante l'investimento. 2.   Soltanto le seguenti situazioni possono essere considerate come il mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 %: (a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori; (b) in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative ai sensi dell', punto 12, del regolamento (UE) n. 575/2013, il mantenimento di un interesse da parte del cedente non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; (c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine; (d) il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; (e) il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione. 3.   L'interesse economico netto si misura all'origine. L'interesse economico netto non può essere oggetto di attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra forma di copertura e non può essere ceduto. L'interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. 4.   L'interesse economico netto rilevante trattenuto di cui al paragrafo 1 non è suddiviso tra i diversi tipi di soggetti che lo trattengono. 5.   Il requisito di cui al paragrafo 1 relativo al mantenimento di un interesse economico netto rilevante è pienamente soddisfatto da uno qualsiasi dei seguenti soggetti: (a) il cedente o la pluralità di cedenti; (b) il promotore o la pluralità di promotori; (c) il prestatore originario o la pluralità di prestatori originari. 6.   Se le esposizioni cartolarizzate sono create da una pluralità di cedenti, il requisito relativo al mantenimento è soddisfatto da ciascun cedente in riferimento alla proporzione delle esposizioni cartolarizzate totali di cui è il cedente. 7.   Se le esposizioni cartolarizzate sono create da una pluralità di prestatori originari, il requisito relativo al mantenimento è soddisfatto da ciascun prestatore originario in riferimento alla proporzione delle esposizioni cartolarizzate totali di cui è il prestatore originario. 8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7, se le esposizioni cartolarizzate sono create da una pluralità di cedenti o di prestatori originari, il requisito relativo al mantenimento può essere pienamente soddisfatto da un singolo cedente o prestatore originario purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a) il cedente o il prestatore originario ha istituito e sta gestendo il programma o lo schema di cartolarizzazione; (b) il cedente o il prestatore originario ha istituito il programma o lo schema di cartolarizzazione e ha contribuito per oltre il 50 % del totale delle esposizioni cartolarizzate. 9.   Se le esposizioni cartolarizzate sono state finanziate da una pluralità di promotori, il requisito relativo al mantenimento è soddisfatto: (a) dal promotore il cui interesse economico è quello più adeguatamente in linea con gli investitori, come stabilito dalla pluralità di promotori sulla base di criteri oggettivi comprendenti le strutture delle commissioni, il coinvolgimento nell'istituzione e nella gestione del programma o dello schema di cartolarizzazione e l'esposizione al rischio di credito per le cartolarizzazioni, oppure (b) da ciascun promotore, proporzionalmente al numero di promotori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-254

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi di mantenimento del rischio per i cedenti, i promotori o i prestatori originari (Art. 254 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo