Art. 255
Esenzioni dagli obblighi di mantenimento del rischio
In vigore dal 10 ott 2014
Esenzioni dagli obblighi di mantenimento del rischio
1. L', paragrafo 1, non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i soggetti di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a d), o da esposizioni da essi garantite integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente, purché la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'.
2. L', paragrafo 1, non si applica alle cartolarizzazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile quando le attività sottostanti di detto indice sono identiche a quelle di un indice oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituite da altri titoli scambiabili diversi dalle posizioni verso una cartolarizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-255