Art. 255

Esenzioni dagli obblighi di mantenimento del rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Esenzioni dagli obblighi di mantenimento del rischio 1.   L', paragrafo 1, non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i soggetti di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a d), o da esposizioni da essi garantite integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente, purché la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'. 2.   L', paragrafo 1, non si applica alle cartolarizzazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile quando le attività sottostanti di detto indice sono identiche a quelle di un indice oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituite da altri titoli scambiabili diversi dalle posizioni verso una cartolarizzazione.
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Esenzioni dagli obblighi di mantenimento del rischio (Art. 255 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo