Art. 215

Garanzie

In vigore dal 10 ott 2014
Garanzie Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base le garanzie personali sono riconosciute soltanto ove esplicitamente indicato nel presente capo e se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli : (a) la protezione del credito fornita dalla garanzia è diretta; (b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile; (c) la garanzia non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto del prestatore e che: i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare la protezione unilateralmente, ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta, iii) eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti; iv) consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito; (d) in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per qualsiasi somma dovuta a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si rivalga in primo luogo sul debitore; (e) la garanzia è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante; (f) la garanzia copre integralmente la totalità dei pagamenti regolari cui il debitore è tenuto rispetto al credito.
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