Art. 215
Garanzie
In vigore dal 10 ott 2014
Garanzie
Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base le garanzie personali sono riconosciute soltanto ove esplicitamente indicato nel presente capo e se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli :
(a)
la protezione del credito fornita dalla garanzia è diretta;
(b)
l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
(c)
la garanzia non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto del prestatore e che:
i)
consentirebbe al fornitore della protezione di annullare la protezione unilateralmente,
ii)
aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,
iii)
eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti;
iv)
consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
(d)
in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per qualsiasi somma dovuta a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si rivalga in primo luogo sul debitore;
(e)
la garanzia è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
(f)
la garanzia copre integralmente la totalità dei pagamenti regolari cui il debitore è tenuto rispetto al credito.
Storico versioni
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