Art. 216

Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nel caso di fondi separati e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nel caso di fondi separati e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità 1.   Nel caso di fondi separati determinati conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento, o quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione sono state autorizzate ad applicare un aggiustamento di congruità alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio conformemente all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo indicato all' del presente regolamento. 2.   Tuttavia, qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare a fondi separati le disposizioni di cui all' della direttiva 2009/138/CE, essa non adegua il calcolo conformemente all' del presente regolamento, ma lo basa sull'ipotesi di una piena diversificazione tra le attività e le passività dei fondi separati e quelle del resto dell'impresa.
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Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nel caso di fondi separati e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità (Art. 216 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo