Art. 215 · Garanzie

Art. 215

Garanzie

In vigore dal 10 ott 2014
Garanzie Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base le garanzie personali sono riconosciute soltanto ove esplicitamente indicato nel presente capo e se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli : (a) la protezione del credito fornita dalla garanzia è diretta; (b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile; (c) la garanzia non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto del prestatore e che: i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare la protezione unilateralmente, ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta, iii) eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti; iv) consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito; (d) in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per qualsiasi somma dovuta a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si rivalga in primo luogo sul debitore; (e) la garanzia è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante; (f) la garanzia copre integralmente la totalità dei pagamenti regolari cui il debitore è tenuto rispetto al credito.
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