Art. 184

Eccesso di esposizione

In vigore dal 10 ott 2014
Eccesso di esposizione 1.   L'eccesso di esposizione di un'esposizione single-name i è uguale a: dove: (a) Ei è l'esposizione al momento dell'inadempimento verso l'esposizione single-name i che è compresa nella base di calcolo del sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato; (b) Assets è la base di calcolo del sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato; (c) CTi è la soglia relativa dell'eccesso di esposizione di cui all'. 2.   La base di calcolo del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato Assets è uguale al valore di tutte le attività detenute da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, esclusi: (a) le attività detenute in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato interamente dai contraenti; (b) le esposizioni verso una controparte appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la controparte è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o un'impresa strumentale; ii) la controparte è totalmente consolidata ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a); iii) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; iv) la controparte ha sede nell'Unione; v) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (c) il valore delle partecipazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi che è dedotto dai fondi propri ai sensi dell' del presente regolamento; (d) le esposizioni incluse nell'ambito di applicazione del modulo del rischio di inadempimento della controparte; (e) le attività fiscali differite; (f) le attività immateriali. 3.   L'esposizione al momento dell'inadempimento su un'esposizione single-name i è ridotta dell'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento verso le controparti appartenenti all'esposizione single-name considerata e per la quale il fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato di cui agli è dello 0 %.
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Eccesso di esposizione (Art. 184 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo