Art. 184
Eccesso di esposizione
In vigore dal 10 ott 2014
Eccesso di esposizione
1. L'eccesso di esposizione di un'esposizione single-name i è uguale a:
dove:
(a)
Ei
è l'esposizione al momento dell'inadempimento verso l'esposizione single-name i che è compresa nella base di calcolo del sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato;
(b)
Assets è la base di calcolo del sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato;
(c)
CTi
è la soglia relativa dell'eccesso di esposizione di cui all'.
2. La base di calcolo del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato Assets è uguale al valore di tutte le attività detenute da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, esclusi:
(a)
le attività detenute in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato interamente dai contraenti;
(b)
le esposizioni verso una controparte appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i)
la controparte è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o un'impresa strumentale;
ii)
la controparte è totalmente consolidata ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a);
iii)
la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
iv)
la controparte ha sede nell'Unione;
v)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento di fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(c)
il valore delle partecipazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi che è dedotto dai fondi propri ai sensi dell' del presente regolamento;
(d)
le esposizioni incluse nell'ambito di applicazione del modulo del rischio di inadempimento della controparte;
(e)
le attività fiscali differite;
(f)
le attività immateriali.
3. L'esposizione al momento dell'inadempimento su un'esposizione single-name i è ridotta dell'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento verso le controparti appartenenti all'esposizione single-name considerata e per la quale il fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato di cui agli è dello 0 %.
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