Art. 182

Esposizione single-name

In vigore dal 10 ott 2014
Esposizione single-name 1.   Il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato è calcolato sulla base di esposizioni single-name. A tal fine, le esposizioni verso imprese appartenenti allo stesso gruppo sono trattate come un'esposizione single-name. Analogamente, i beni immobili situati nello stesso edificio sono considerati un unico bene immobile. 2.   L'esposizione al momento dell'inadempimento verso una controparte è data dalla somma delle esposizioni verso detta controparte. 3.   L'esposizione al momento dell'inadempimento verso un'esposizione single-name è data dalla somma delle esposizioni al momento dell'inadempimento verso tutte le controparti appartenenti all'esposizione single-name. 4.   La classe di merito di credito media ponderata relativa a un'esposizione single-name è uguale alla media arrotondata per eccesso delle classi di merito di credito di tutte le esposizioni verso tutte le controparti appartenenti all'esposizione single-name, ponderata per il valore di ciascuna esposizione. 5.   Ai fini del paragrafo 4, alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnata una classe di merito di credito conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo. Le esposizioni per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono assegnate alla classe di merito di credito 5.
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Esposizione single-name (Art. 182 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo