Art. 181

Applicazione degli scenari del rischio di spread ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità

In vigore dal 10 ott 2014
Applicazione degli scenari del rischio di spread ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità Quando le imprese di assicurazione applicano l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, esse effettuano il calcolo basato sullo scenario per il rischio di spread con le seguenti modalità: (a) le attività comprese nel portafoglio dedicato sono soggette al calo istantaneo di valore per il rischio di spread di cui agli del presente regolamento; (b) le riserve tecniche sono ricalcolate per tenere conto dell'impatto del calo istantaneo di valore del portafoglio di attività dedicato sull'importo dell'aggiustamento di congruità. In particolare, lo spread«fondamentale» aumenta di un importo assoluto calcolato moltiplicando: i) l'incremento assoluto dello spread che, moltiplicato per la durata modificata dell'attività pertinente, determinerebbe il fattore di rischio pertinente stressi di cui agli del presente regolamento, per ii) un fattore di riduzione che dipende dal merito di credito così come indicato nella seguente tabella: Classe di merito di credito 0 1 2 3 4 5 6 Fattore di riduzione 45 % 50 % 60 % 75 % 100 % 100 % 100 % Per le attività comprese nel portafoglio dedicato per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, il fattore di riduzione è uguale al 100 %.
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Applicazione degli scenari del rischio di spread ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità (Art. 181 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo