Art. 55

Procedure di concessione e di diniego dell’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario

In vigore dal 23 lug 2014
Procedure di concessione e di diniego dell’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario 1.   Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio o a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell’, all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine. 2.   La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che il CSD e, ove applicabile, l’ente creditizio designato abbiano adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura organizzativa delle relazioni tra il CSD e, ove applicabile, gli enti creditizi designati e in che modo il CSD o, ove applicabile, l’ente creditizio designato intende rispettare i requisiti prudenziali stabiliti all’, paragrafi 1, 3 e 4, e le altre condizioni stabilite all’. 3.   L’autorità competente applica la procedura di cui all’, paragrafi 3 e 8. 4.   Dal momento in cui la domanda è considerata completa, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle seguenti autorità: a) le autorità rilevanti; b) l’autorità competente di cui all’, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito collegamenti interoperabili con un altro CSD, tranne se il CSD ha stabilito i collegamenti interoperabili di cui all’, paragrafo 5; d) le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui le attività del CSD hanno importanza rilevante per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori, conformemente all’, paragrafo 4; e) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti del CSD stabiliti nei tre Stati membri che presentano, su base aggregata e nell’arco di un anno, i volumi più elevati di regolamento nel sistema di regolamento titoli del CSD; f) l’ESMA; e g) l’ABE. 5.   Le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emettono un parere motivato sull’autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni indicate al paragrafo 4. Qualora un’autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo. Se almeno una delle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo motivato, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione fornisce alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), entro 30 giorni, una decisione motivata relativa al parere negativo. Se 30 giorni dopo la presentazione di tale decisione una delle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo e l’autorità competente intende ancora rilasciare l’autorizzazione, ciascuna autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all’ESMA, per assistenza ai sensi dell’, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se 30 giorni dopo il deferimento all’ESMA la questione non è risolta, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e). Se l’autorità competente intende negare l’autorizzazione, la questione non è deferita all’ESMA. I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altre parti della normativa dell’Unione non siano soddisfatti. 6.   Qualora ritenga che l’autorità competente di cui al paragrafo 1 abbia concesso un’autorizzazione che potrebbe non essere conforme alla normativa nell’Unione, l’ESMA interviene conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente al fine di ottenere le pertinenti autorizzazioni a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetto al regolamento. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 8.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione delle autorità di cui al paragrafo 4 prima della concessione dell’autorizzazione. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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