Art. 17

Procedura di concessione dell’autorizzazione

In vigore dal 23 lug 2014
Procedura di concessione dell’autorizzazione 1.   Il CSD richiedente presenta la domanda di autorizzazione alla sua autorità competente. 2.   La domanda di autorizzazione è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che il CSD richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. La domanda di autorizzazione comprende il programma operativo indicante il tipo di attività previste e l’organizzazione strutturale del CSD. 3.   Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda l’autorità competente valuta se essa è completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, l’autorità competente informa il CSD richiedente. 4.   Dal momento in cui la domanda è considerata completa l’autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. Ciascuna autorità rilevante può comunicare all’autorità competente il suo parere entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dall’autorità rilevante. 5.   Ogniqualvolta il CSD richiedente intende fornire servizi di cui all’, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE in aggiunta ai servizi accessori di tipo non bancario esplicitamente elencati nella sezione B dell’allegato, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni incluse nella domanda all’autorità di cui all’ della direttiva 2014/65/UE e consulta tale autorità in merito alla capacità del CSD richiedente di soddisfare i requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014. 6.   Prima di concedere l’autorizzazione al CSD richiedente, l’autorità competente consulta le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato nei seguenti casi: a) il CSD è un’impresa figlia di un CSD autorizzato in un altro Stato membro; b) il CSD è un’impresa figlia dell’impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro; c) il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro. 7.   La consultazione di cui al paragrafo 6 riguarda: a) l’idoneità degli azionisti e delle persone di cui all’, paragrafo 6, nonché l’onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l’attività del CSD di cui all’, paragrafi 1 e 4, nei casi in cui tali azionisti e persone sono comuni al CSD richiedente e ad un CSD autorizzato in un altro Stato membro; b) la possibilità che le relazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c), tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest’ultimo di soddisfare i requisiti del presente regolamento. 8.   Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa l’autorità competente comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata. 9.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente deve fornire all’autorità competente nella domanda di autorizzazione. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 10.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la domanda di autorizzazione. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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