Art. 19
Estensione ed esternalizzazione delle attività e dei servizi
In vigore dal 23 lug 2014
Estensione ed esternalizzazione delle attività e dei servizi
1. Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro d’origine quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell’ o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:
a)
servizi di base aggiuntivi elencati alla sezione A dell’allegato non contemplati dall’autorizzazione iniziale;
b)
servizi accessori consentiti ma non esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato, non contemplati dall’autorizzazione iniziale;
c)
gestione di un altro sistema di regolamento titoli;
d)
regolamento totale o parziale della gamba contante del proprio sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un altro agente di regolamento;
e)
creazione di collegamenti interoperabili, anche con CSD dei paesi terzi.
2. La concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura stabilita all’.
L’autorità competente informa il CSD richiedente del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa.
3. I CSD stabiliti nell’Unione che intendono creare collegamenti interoperabili presentano alle rispettive autorità competenti una domanda di autorizzazione come richiesto al paragrafo 1, lettera e). Tali autorità si consultano in merito all’approvazione del collegamento tra CSD. In caso di decisioni divergenti e se convenuto da entrambe le autorità competenti, la questione può essere deferita all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le autorità di cui al paragrafo 3 rifiutano di autorizzare un collegamento solo quando questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o faccia insorgere un rischio sistemico.
5. I collegamenti interoperabili tra CSD che esternalizzano alcuni dei loro servizi, relativi a tali collegamenti, a un soggetto pubblico in conformità dell’, paragrafo 5, e i collegamenti fra CSD che non sono menzionati al paragrafo 1, lettera e), non sono soggetti all’autorizzazione di cui a tale lettera, ma sono notificati alle autorità competenti e rilevanti dei CSD prima della loro attuazione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per consentire a tali autorità di valutare la conformità con i requisiti di cui all’.
6. Un CSD stabilito e autorizzato nell’Unione può mantenere o stabilire un collegamento con un CSD di un paese terzo conformemente alle condizioni e procedure di cui al presente articolo. Qualora i collegamenti siano istituiti con CSD di paesi terzi, le informazioni fornite dal CSD richiedente consentono all’autorità competente di valutare se tali collegamenti soddisfino i requisiti di cui all’ o i requisiti a questi equivalenti.
7. L’autorità competente del CSD richiedente impone al CSD di interrompere un collegamento notificato quando tale collegamento non soddisfa i requisiti di cui all’ e potrebbe pertanto minacciare l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o potrebbe far insorgere un rischio sistemico. L’autorità competente che imponga al CSD di interrompere un collegamento segue la pertinente procedura stabilita all’, paragrafi 2 e 3.
8. I servizi accessori aggiuntivi esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato non sono soggetti a autorizzazione, ma sono notificati all’autorità competente prima della loro prestazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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