Art. 48

Collegamenti tra CSD

In vigore dal 23 lug 2014
Collegamenti tra CSD 1.   Prima di stabilire un collegamento tra CSD, e su base continuativa una volta che il collegamento è stabilito, tutti i CSD interessati individuano, valutano, controllano e gestiscono tutte le potenziali fonti di rischio, per se stessi e per i loro partecipanti, derivanti dal collegamento tra CSD e adottano adeguate misure per attenuarle. 2.   I CSD che intendono creare collegamenti presentano domanda di autorizzazione all’autorità competente del CSD richiedente, come previsto all’, paragrafo 1, lettera e), o lo notificano alle autorità competenti e rilevanti del CSD richiedente, come previsto all’, paragrafo 5. 3.   Un collegamento fornisce un’adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare per quanto riguarda possibili crediti assunti dai CSD e i rischi di concentrazione e di liquidità che derivano dall’accordo di collegamento. Un collegamento si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento. 4.   In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo. 5.   Il CSD che utilizzi un collegamento indiretto o un intermediario per gestire un collegamento con un altro CSD misura, controlla e gestisce i rischi supplementari derivanti dal ricorso a tale collegamento indiretto o intermediario e adotta le misure opportune per attenuarli. 6.   I CSD collegati si dotano di solide procedure di riconciliazione per garantire l’esattezza delle rispettive registrazioni. 7.   I collegamenti tra CSD consentono di regolare con il meccanismo della consegna contro pagamento le operazioni tra partecipanti ai CSD collegati ogniqualvolta pratico e possibile. I motivi dettagliati che in un collegamento tra CSD non consentono un eventuale regolamento con detto meccanismo sono comunicati alle autorità rilevanti e competenti. 8.   I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per: a) l’immissione nel sistema degli ordini di trasferimento; b) l’irrevocabilità degli ordini di trasferimento. I sistemi di regolamento titoli e i CSD di cui al primo comma utilizzano norme equivalenti per quanto riguarda il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo. 9.   Entro il 18 settembre 2019 tutti i collegamenti interoperabili tra CSD operanti negli Stati membri sono atti, se del caso, a supportare il DVP. 10.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il controllo e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti tra CSD è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i relativi metodi di valutazione. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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