Art. 30

Esternalizzazione

In vigore dal 23 lug 2014
Esternalizzazione 1.   Se esternalizza servizi o attività a terzi, un CSD resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni: a) l’esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità; b) il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati; c) le condizioni di rilascio dell’autorizzazione del CSD non cambiano; d) l’esternalizzazione non ostacola l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l’accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni; e) l’esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto; f) il CSD conserva le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e gestire i rischi connessi all’esternalizzazione; g) il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti ai servizi esternalizzati; h) il prestatore di servizi collabora con l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito alle attività esternalizzate; i) il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente normativa in materia di protezione dei dati applicabile se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell’Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute. 2.   Il CSD definisce in un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi. L’accordo di esternalizzazione consente al CSD di porre fine all’accordo. 3.   I CSD e i prestatori di servizi mettono a disposizione dell’autorità competente e delle autorità rilevanti, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per permettere a queste di valutare se le attività esternalizzate siano conformi ai requisiti del presente regolamento. 4.   L’esternalizzazione di un servizio di base è soggetta ad autorizzazione dell’autorità competente, a norma dell’. 5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un’entità pubblica e quando l’esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall’entità pubblica e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
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