Art. 29

Conservazione dei dati

In vigore dal 23 lug 2014
Conservazione dei dati 1.   I CSD conservano per un periodo minimo di 10 anni tutti i dati relativi ai servizi e alle attività, compresi i servizi accessori di cui alle sezioni B e C dell’allegato, per permettere all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti del presente regolamento. 2.   Su richiesta, i CSD mettono i dati di cui al paragrafo 1 a disposizione dell’autorità competente e delle autorità rilevanti, nonché di altre autorità pubbliche che abbiano il potere, a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale del proprio Stato membro d’origine, di chiedere l’accesso a tali dati per l’espletamento delle loro funzioni. 3.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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