Art. 28

Comitato degli utenti

In vigore dal 23 lug 2014
Comitato degli utenti 1.   I CSD istituiscono comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato. Tali comitati sono composti di rappresentanti degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. I pareri formulati dal comitato degli utenti devono essere indipendenti da influenze dirette dei dirigenti del CSD. 2.   I CSD stabiliscono in modo non discriminatorio il mandato di ciascun comitato degli utenti istituito, i dispositivi di governo societario necessari per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e garantiscono che il comitato degli utenti riferisca direttamente all’organo di amministrazione e si riunisca regolarmente. 3.   I comitati degli utenti formulano pareri all’attenzione dell’organo di amministrazione sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e il livello dei servizi. 4.   I comitati degli utenti possono sottoporre all’organo di amministrazione un parere non vincolante ampiamente motivato sulle strutture dei prezzi del CSD. 5.   Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato degli utenti sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente di un comitato degli utenti accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione. 6.   Il CSD informa immediatamente l’autorità competente e il comitato degli utenti di ogni decisione per la quale l’organo di amministrazione decide di non seguire il parere del comitato degli utenti. Quest’ultimo può informare l’autorità competente in merito agli eventuali settori in cui ritiene che il suo parere non sia stato seguito.
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Comitato degli utenti (Art. 28 Regolamento (UE) 2014/909) — Testo vigente | Portale Normativo