Art. 27
Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti
In vigore dal 23 lug 2014
Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti
1. L’alta dirigenza di un CSD possiede l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del CSD.
2. I CSD hanno un organo di amministrazione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti.
3. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi dell’organo di amministrazione non è legata ai risultati economici del CSD.
4. L’organo di amministrazione è composto di membri idonei che possiedono l’onorabilità necessaria, nonché opportune competenze, esperienze e conoscenze dell’entità e del mercato. I membri non esecutivi dell’organo di amministrazione stabiliscono un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell’organo di amministrazione stesso ed elaborano una politica sulle modalità per accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato al fine di conseguire tale obiettivo. L’obiettivo, la politica e la relativa attuazione sono resi pubblici.
5. I CSD stabiliscono chiaramente il ruolo e le responsabilità dell’organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale pertinente e, su richiesta, mettono a disposizione dell’autorità competente e del revisore i verbali delle riunioni dell’organo di amministrazione.
6. Gli azionisti del CSD e le persone che sono in condizione di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD devono essere in grado di assicurarne una gestione sana e prudente.
7. I CSD:
a)
trasmettono all’autorità competente e rendono pubbliche informazioni sulla proprietà del CSD, relative in particolare all’identità delle parti che sono in condizione di esercitare un controllo sul funzionamento del CSD e all’entità dei loro interessi;
b)
informano l’autorità competente e chiedono l’approvazione di quest’ultima in merito a qualsiasi decisione di trasferimento di diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD. Dopo aver ricevuto l’approvazione da parte della relativa autorità competente, il CSD rende pubblico il trasferimento di diritti di proprietà.
Qualsiasi persona fisica o giuridica comunica senza indebito ritardo al CSD e alla rispettiva autorità competente la decisione di acquisire o cedere diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD.
8. Entro 60 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 7, l’autorità competente adotta una decisione sulle modifiche all’assetto di controllo del CSD proposte. L’autorità competente rifiuta di approvare le modifiche all’assetto di controllo del CSD proposte quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente del CSD o la sua capacità di rispettare il presente regolamento.
Storico versioni
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