Art. 31
Servizi prestati da soggetti diversi dai CSD
In vigore dal 23 lug 2014
Servizi prestati da soggetti diversi dai CSD
1. Fatto salvo l’ e se richiesto dalla normativa nazionale, un soggetto diverso dai CSD può essere responsabile della registrazione delle scritture contabili nei conti titoli gestiti dai CSD.
2. Gli Stati membri che consentono a soggetti diversi dai CSD di fornire alcuni servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato in conformità del paragrafo 1 precisano nella rispettiva normativa nazionale i requisiti che si applicano in tale caso. Tali requisiti includono le disposizioni del presente regolamento che si applicano sia al CSD che, ove pertinente, all’altro soggetto interessato.
3. Gli Stati membri che consentono a soggetti diversi dai CSD di fornire alcuni servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato in conformità del paragrafo 1 comunicano all’ESMA tutte le informazioni rilevanti concernenti la prestazione di tali servizi, comprese le relative normative nazionali.
L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro dei CSD di cui all’.
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