Art. 24
Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e verifica inter pares
In vigore dal 23 lug 2014
Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e verifica inter pares
1. Se un CSD autorizzato in uno Stato membro ha aperto una succursale in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’autorità competente dello Stato membro ospitante cooperano strettamente nello svolgimento delle loro funzioni previste dal presente regolamento, in particolare nell’esecuzione di ispezioni in loco in tale succursale. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e quella dello Stato membro ospitante, nell’esercizio delle loro responsabilità, possono eseguire ispezioni in loco in tale succursale dopo aver informato rispettivamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine o quella dello Stato membro ospitante.
2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante possono esigere che i CSD che prestano servizi ai sensi dell’ presentino loro relazioni periodiche sulle attività da essi svolte in tale Stato membro ospitante, anche ai fini della raccolta dei dati statistici. L’autorità competente dello Stato membro ospitante fornisce tali relazioni periodiche all’autorità competente dello Stato membro d’origine su richiesta di quest’ultima.
3. Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del CSD comunica senza indugio l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta servizi nello Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del CSD nello Stato membro ospitante.
4. Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le attività di un CSD hanno acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante e le autorità rilevanti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante concludono accordi di cooperazione per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante.
Se un CSD ha acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in più di uno Stato membro ospitante, lo Stato membro d’origine può decidere che tali accordi di cooperazione debbano includere collegi delle autorità di vigilanza.
5. Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell’ non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’ESMA.
Se, nonostante le misure prese dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per il fatto che tali misure si rivelano insufficienti, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L’ESMA è informata di tali misure senza indugio.
L’autorità competente dello Stato membro d’origine e quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Fatto salvo l’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 e previa consultazione dei membri del SEBC, l’ESMA organizza ed effettua almeno ogni tre anni una verifica inter pares della vigilanza dei CSD che si avvalgono della libertà di prestare servizi in più di uno Stato membro conformemente all’ o partecipano a collegamenti interoperabili.
Nell’ambito della verifica inter pares di cui al primo comma, l’ESMA richiede altresì, ove opportuno, pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle misure che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.
8. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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