Art. 56

Estensione dei servizi accessori di tipo bancario

In vigore dal 23 lug 2014
Estensione dei servizi accessori di tipo bancario 1.   Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio o che presta in proprio in conformità dell’ ne fa richiesta all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine. 2.   La domanda di estensione è soggetta alla procedura di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:909:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo