Art. 56
Estensione dei servizi accessori di tipo bancario
In vigore dal 23 lug 2014
Estensione dei servizi accessori di tipo bancario
1. Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio o che presta in proprio in conformità dell’ ne fa richiesta all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.
2. La domanda di estensione è soggetta alla procedura di cui all’.
Storico versioni
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