Art. 56 · Estensione dei servizi accessori di tipo bancario

Art. 56

Estensione dei servizi accessori di tipo bancario

In vigore dal 23 lug 2014
Estensione dei servizi accessori di tipo bancario 1.   Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio o che presta in proprio in conformità dell’ ne fa richiesta all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine. 2.   La domanda di estensione è soggetta alla procedura di cui all’.
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