Art. 15
Procedura di adozione della decisione in assenza di decisione congiunta
In vigore dal 23 giu 2014
Procedura di adozione della decisione in assenza di decisione congiunta
1. Se non è raggiunta una decisione congiunta sul capitale o una decisione congiunta sulla liquidità tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate entro i periodi di tempo di cui all', rispettivamente paragrafo 3 o paragrafo 4, le decisioni di cui all'articolo 113, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE sono documentate per iscritto e sono adottate entro la data più lontana tra le seguenti:
a)
la data che cade un mese dopo la scadenza del periodo di tempo di cui all', paragrafo 3 o paragrafo 4, a seconda dei casi;
b)
la data che cade un mese dopo quella in cui l'ABE fornisce un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE;
c)
la data che cade un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, primo o secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, o qualsiasi altra data stabilita dall'ABE in detta decisione.
2. Le autorità competenti interessate comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata le decisioni adottate a livello individuale in assenza di decisione congiunta.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata include le decisioni di cui al paragrafo 2 e le decisioni da essa adottate a livello individuale e consolidato in un unico documento, che trasmette a tutte le autorità competenti interessate.
4. In caso di consultazione dell'ABE, il documento di cui al paragrafo 3 include una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.
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