Art. 17

Elaborazione delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sulla liquidità

In vigore dal 23 giu 2014
Elaborazione delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sulla liquidità 1.   La decisione sulla liquidità adottata in assenza di decisione congiunta sulla liquidità è inclusa in un documento contenente tutti i seguenti elementi: a) la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente interessata che adotta la decisione sulla liquidità; b) la denominazione del gruppo di enti o dell'ente del gruppo al quale la decisione sulla liquidità si riferisce e si applica; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni sulla liquidità; d) la data della decisione sulla liquidità; e) per le decisioni sulla liquidità adottate su base consolidata, la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per il gruppo di enti a livello consolidato; f) per le decisioni sulla liquidità adottate su base individuale, la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per l'ente d'interesse a livello individuale; g) per le decisioni sulla liquidità adottate su base consolidata, la conclusione sulle misure adottate per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, ivi comprese l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e la necessità di requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 105 della stessa per il gruppo a livello consolidato; h) per le decisioni sulla liquidità adottate su base individuale, la conclusione sulle misure adottate per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, ivi comprese l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente d'interesse a livello individuale conformemente all'articolo 105 della stessa; i) la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (h); j) le informazioni su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti; k) la descrizione del modo in cui la valutazione del rischio, le osservazioni e le riserve espresse dalle altre autorità competenti interessate o dall'autorità di vigilanza su base consolidata sono state considerate, a seconda dei casi; l) il calendario di attuazione delle conclusioni di cui alle lettere da (g) a (h), a seconda dei casi. 2.   Le decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sulla liquidità a livello individuale o consolidato soddisfano gli obblighi di cui all', paragrafi da 2 a 3.
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Elaborazione delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sulla liquidità (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/710) — Testo vigente | Portale Normativo