Art. 11

Preparazione del progetto di decisione congiunta sulla liquidità

In vigore dal 23 giu 2014
Preparazione del progetto di decisione congiunta sulla liquidità 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di decisione congiunta sulla liquidità pienamente motivata che riguarda il gruppo e i suoi enti. Il progetto di decisione congiunta sulla liquidità include ciascuno dei seguenti elementi: a) la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate coinvolte nella procedura di adozione della decisione congiunta sulla liquidità; b) la denominazione del gruppo di enti e un elenco di tutti gli enti del gruppo ai quali il progetto di decisione congiunta sulla liquidità si riferisce e si applica; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni congiunte sulla liquidità; d) la data del progetto di decisione congiunta sulla liquidità e degli eventuali aggiornamenti rilevanti; e) la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per il gruppo a livello consolidato; f) la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per ciascun ente del gruppo a livello individuale; g) la conclusione sulle misure adottate per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e la necessità di requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 105 della stessa per ciascun ente del gruppo a livello individuale e per il gruppo a livello consolidato; h) le informazioni su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti; i) la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (g); j) il calendario di attuazione della conclusione di cui alla lettera (g), se applicabile. 2.   La conclusione di cui al paragrafo 1, lettere (e) e (f), include ciascuno dei seguenti elementi: a) una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo hanno messo in atto strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali; b) una valutazione che stabilisca se la liquidità detenuta dagli enti del gruppo a livello individuale e dal gruppo a livello consolidato garantisce una copertura sufficiente dei rischi di liquidità; c) una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo hanno messo in atto dispositivi, strategie, processi e meccanismi adeguati per conformarsi a tutti gli obblighi di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   La conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (g), fornisce informazioni dettagliate sulla natura delle misure adottate. Qualora tali misure si riferiscano alla necessità di requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, la conclusione fornisce informazioni dettagliate sull'articolazione di tali requisiti specifici in materia di liquidità. 4.   Le conclusioni concernenti ciascun ente del gruppo a livello individuale e il gruppo di enti a livello consolidato sono chiaramente identificabili nel documento contenente il progetto di decisione congiunta sulla liquidità. 5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate il documento contenente il progetto di decisione congiunta sulla liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera (g).
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Preparazione del progetto di decisione congiunta sulla liquidità (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/710) — Testo vigente | Portale Normativo