Art. 3

Programmazione delle fasi della procedura di adozione della decisione congiunta

In vigore dal 23 giu 2014
Programmazione delle fasi della procedura di adozione della decisione congiunta 1.   Prima dell'avvio della procedura di adozione della decisione congiunta, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (in appresso il «calendario per l'adozione della decisione congiunta»). In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce il calendario per l'adozione della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità competenti interessate. 2.   Il calendario per l'adozione della decisione congiunta è aggiornato almeno una volta l'anno e include le seguenti fasi: a) raggiungimento di un accordo sul coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell'; b) presentazione delle relazioni SREP e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità, redatte dalle autorità competenti interessate a norma dell', e dei contributi delle altre autorità competenti e delle autorità competenti di paesi terzi coinvolte ai sensi dell', paragrafo 2; c) presentazione, da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate ai sensi dell', paragrafo 6, nonché alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 7, della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo; d) dialogo, tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate, sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo ai sensi dell'; e) presentazione, da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate ai sensi dell', paragrafo 2, nonché alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 5, della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo; f) presentazione, da parte delle autorità competenti interessate all'autorità di vigilanza su base consolidata, dei contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell', paragrafo 1; g) presentazione, da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate, del documento contenente il progetto di decisione congiunta sul capitale e del documento contenente il progetto di decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 5; h) consultazione sui documenti contenenti il progetto di decisione congiunta sul capitale e il progetto di decisione congiunta sulla liquidità con l'ente impresa madre nell'UE e gli enti del gruppo, qualora sia previsto dalla legislazione dello Stato membro; i) dialogo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate sul progetto di decisione congiunta sul capitale e sul progetto di decisione congiunta sulla liquidità; j) raggiungimento della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'; k) comunicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate all'ente impresa madre nell'UE e agli enti del gruppo ai sensi dell'; l) raggiungimento di un accordo sul calendario dell'anno successivo per la programmazione della procedura di adozione della decisione congiunta. 3.   Il calendario per l'adozione della decisione congiunta soddisfa tutti i seguenti requisiti: a) tiene conto dell'entità e della complessità di ciascun compito in funzione delle dimensioni, importanza sistemica, natura, ampiezza e complessità delle attività del gruppo e del relativo profilo di rischio; b) tiene conto, per quanto possibile, degli impegni che incombono all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle autorità competenti interessate in base al programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 116, paragrafo 1, terzo comma, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. 4.   Se del caso, in particolare per tenere conto dell'urgenza di eventuali aggiornamenti straordinari ai sensi degli , il calendario per l'adozione della decisione congiunta è riesaminato. 5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate comunicano agli enti del gruppo dei quali sono rispettivamente responsabili, nella misura in cui tali enti sono interessati, la data indicativa della consultazione, di cui al paragrafo 2, lettera (h), sugli aspetti dei documenti contenenti il progetto di decisione congiunta. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate comunicano agli enti del gruppo dei quali sono rispettivamente responsabili la data stimata della comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera (k).
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Programmazione delle fasi della procedura di adozione della decisione congiunta (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/710) — Testo vigente | Portale Normativo