Art. 12

Raggiungimento della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità

In vigore dal 23 giu 2014
Raggiungimento della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità 1.   In seguito al dialogo con le autorità competenti interessate riguardo al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità, di cui all', paragrafo 2, lettera (i), l'autorità di vigilanza su base consolidata rivede entrambi i progetti di decisione congiunta nella misura necessaria al loro perfezionamento. 2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e tutte le autorità competenti interessate raggiungono un accordo riguardo alla decisione congiunta sul capitale e alla decisione congiunta sulla liquidità. 3.   L'accordo è documentato per iscritto dai rappresentanti dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate autorizzati ad assumere impegni per conto delle rispettive autorità competenti.
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Raggiungimento della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/710) — Testo vigente | Portale Normativo