Art. 14

Controllo dell'applicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità

In vigore dal 23 giu 2014
Controllo dell'applicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica alle autorità competenti interessate l'esito della discussione tenuta ai sensi dell', paragrafo 3, qualora l'ente impresa madre nell'UE sia tenuto a intraprendere una delle azioni di seguito specificate: a) soddisfare requisiti aggiuntivi di fondi propri ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE a livello individuale o consolidato; b) fronteggiare aspetti significativi o risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità o soddisfare specifici requisiti in materia di liquidità ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE a livello individuale o consolidato. 2.   Le autorità competenti interessate di uno Stato membro comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata l'esito della discussione tenuta ai sensi dell', paragrafo 4, qualora un ente autorizzato in detto Stato membro sia tenuto a intraprendere una delle azioni di seguito specificate: a) soddisfare requisiti aggiuntivi di fondi propri ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE a livello individuale; b) fronteggiare aspetti significativi o risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità o soddisfare specifici requisiti in materia di liquidità ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE a livello individuale. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette alle altre autorità competenti interessate l'esito della discussione tenuta ai sensi del paragrafo 2. 4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate controllano l'applicazione delle decisioni congiunte sul capitale e delle decisioni congiunte sulla liquidità di interesse per ciascun ente del gruppo di cui sono rispettivamente responsabili.
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Controllo dell'applicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità (Art. 14 Regolamento (UE) 2014/710) — Testo vigente | Portale Normativo