Art. 13
Comunicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità
In vigore dal 23 giu 2014
Comunicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all'organo di amministrazione dell'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione congiunta sul capitale e il documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera (k). L'autorità di vigilanza su base consolidata conferma l'avvenuta comunicazione alle autorità competenti interessate.
2. Le autorità competenti interessate di uno Stato membro forniscono agli organi di amministrazione degli enti autorizzati in detto Stato le rispettive parti del documento contenente la decisione congiunta sul capitale e del documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità di interesse per ciascuno di tali enti con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera (k).
3. Se del caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata discute con l'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione congiunta sul capitale e il documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità, per illustrarne le caratteristiche e l'applicazione.
4. Se del caso, le autorità competenti interessate di uno Stato membro discutono con gli enti ivi stabiliti le rispettive parti del documento contenente la decisione congiunta sul capitale e del documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità di interesse per ciascuno di tali enti, per illustrarne le caratteristiche e l'applicazione.
Storico versioni
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